
Siamo tra gli “Studi Legali dell’anno 2025” – Sole24Ore!
Lo Studio Legale dell’Avvocato Vincenzo Russo è stato selezionato per la quarta volta nella prestigiosa lista de “Gli Studi Legali dell’Anno”, redatta da Statista — società tedesca specializzata nella raccolta e analisi di dati — in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Guida al Diritto.

L’indagine, giunta alla sua settima edizione, rappresenta una mappa autorevole delle eccellenze nel panorama legale italiano, con una suddivisione sia per ambiti di attività sia per aree geografiche.
La selezione si basa su oltre 25.000 segnalazioni, provenienti da avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti degli studi legali attivi in tutta Italia. Gli studi sono classificati in cinque macroaree geografiche e in base alla specializzazione nei diversi settori del diritto.
Lo Studio Legale Vincenzo Russo si è distinto tra i migliori studi dell’area del Sud Italia e Isole, confermandosi un punto di riferimento per competenza, affidabilità e professionalità.
In questa edizione, sono stati 371 gli studi legali premiati, con 52 nuovi ingressi rispetto all’anno precedente.
Il ranking completo degli studi selezionati è pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore, disponibile sia nell’edizione cartacea sia online. Per consultare l’elenco e gli approfondimenti tematici, è possibile visitare il sito ilsole24ore.com o cliccare direttamente qui.
Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Come noto, nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, vige il principio di buona fede e di legittimo affidamento il cui rispetto impone, tra l’altro, che la Pubblica Amministrazione adotti un comportamento sempre rispettoso sia delle norme di diritto pubblico, sia pure delle clausole generali di lealtà e correttezza, la cui violazione può determinare anche una forma di responsabilità precontrattuale della P.A. nei confronti del privato (si veda Cons. di Stato n. 7574/2024).
La vicenda
Di recente questi principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di pronunciarsi su di una vicenda in cui una S.R.L., dopo essere risultata aggiudicataria di una procedura di gara, aveva dovuto attendere ben 8 anni prima che la P.A. le chiedesse la disponibilità all’esecuzione dei lavori.
Sennonché, in tale periodo, la SRL aveva perso la qualificazione SOA e, nel dare disponibilità al Ministero, aveva sopperito a tale carenza sopravvenuta per il tramite di un contratto di avvalimento. La P.A., di contro, non ritenendo sufficiente il contratto di avvalimento, ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione, non stipulando quindi alcun contratto con la SRL.
Comportamento scorretto e responsabilità
Dal richiamato supremo consesso amministrativo, che ha dato ragione alla SRL ricorrente (anche a causa dell’eccessivo ed immotivato ritardo che ha avuto la P.A. nello giungere alla stipulazione contrattuale) ne deriva che la P.A. non può comportarsi in maniera scorretta, a pena di incappare in una responsabilità di tipo precontrattuale da cui, rispettando gli ordinari criteri dell’onere della prova, può derivare anche un danno per il privato, suscettibile di essere economicamente risarcito.