
Quando la società di recupero crediti NON può pretendere il pagamento dal debitore.

Sarà capitato un po’ a tutti di essere contattati con insistenza da una qualche Società di Recupero Crediti che, premettendo di essere cessionaria di crediti da parte di una Banca, di una Finanziaria, o anche di società di erogazione di servizi (luce, acqua, gas, pay tv, etc.), richiede il pagamento del dovuto, minacciando azioni legali.
Bene, una recente sentenza del Tribunale di Palermo ha fatto luce su un aspetto essenziale della questione e, annullando debiti per circa 70.000 euro che gravavano su una coppia di debitori, ha stabilito che “Non basta presentare una lista dei soldi da incassare con i nomi dei debitori, ma bisogna dimostrare tutti gli elementi necessari a identificare con precisione l’operazione“.
La prova necessaria a legittimare la pretesa creditoria
La sentenza in questione, in altre parole, stabilisce che, affinché la pretesa creditoria della Società di Recupero Crediti sia considerata legittima, è necessario che quest’ultima, non soltanto dia prova dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti a suo favore da parte del creditore cedente, ma anche – qualora il debitore contesti l’esistenza del contratto a monte che legittima il credito – che quel contratto ci sia e sia valido.
La posizione della Corte di Cassazione
La sentenza del Tribunale di Palermo si pone sostanzialmente il linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quale “ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale” dell’acquisto in blocco dei crediti, che “non prova l’avvenuta cessione“. Per “poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco” deve “contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito”.