Regione Puglia. Pratica sportiva: nuovi bandi in scadenza

La Regione Puglia ha recentemente pubblicato due bandi per il sostegno alla pratica sportiva.
Si tratta in particolare dell’Avviso F, rivolto a Comuni, ASD, SSD e EPS, per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive. Il finanziamento regionale può arrivare a coprire fino ad un massimo del 90% della spesa da sostenersi, e comunque non oltre i 9.000,00 Euro. La domanda, da inoltrare esclusivamente per via telematica tramite apposita piattaforma, può essere inviata dalle ore 15:00 del 7 ottobre 2024 alle ore 11:59:59 del 28 ottobre 2024.
Il secondo bando è invece l’Avviso G e riguarda la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. Il contributo regionale riconosciuto a fondo perduto può arrivare fino al 95% delle spese ammissibili, e comunque non potrà superare i 12.000,00 Euro. La domanda, in questo caso, da presentarsi con la modulistica predisposta dalla Regione Puglia, dovrà essere inviata a mezzo pec dalle ore 8:00 del 7 ottobre 2024 alle ore 14:59:59 del 28 ottobre 2024.
Lo studio legale Avv. Vincenzo Russo assiste Comuni, Enti privati e cittadini per la predisposizione e l’invio delle domande.
Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Come noto, nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, vige il principio di buona fede e di legittimo affidamento il cui rispetto impone, tra l’altro, che la Pubblica Amministrazione adotti un comportamento sempre rispettoso sia delle norme di diritto pubblico, sia pure delle clausole generali di lealtà e correttezza, la cui violazione può determinare anche una forma di responsabilità precontrattuale della P.A. nei confronti del privato (si veda Cons. di Stato n. 7574/2024).
La vicenda
Di recente questi principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di pronunciarsi su di una vicenda in cui una S.R.L., dopo essere risultata aggiudicataria di una procedura di gara, aveva dovuto attendere ben 8 anni prima che la P.A. le chiedesse la disponibilità all’esecuzione dei lavori.
Sennonché, in tale periodo, la SRL aveva perso la qualificazione SOA e, nel dare disponibilità al Ministero, aveva sopperito a tale carenza sopravvenuta per il tramite di un contratto di avvalimento. La P.A., di contro, non ritenendo sufficiente il contratto di avvalimento, ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione, non stipulando quindi alcun contratto con la SRL.
Comportamento scorretto e responsabilità
Dal richiamato supremo consesso amministrativo, che ha dato ragione alla SRL ricorrente (anche a causa dell’eccessivo ed immotivato ritardo che ha avuto la P.A. nello giungere alla stipulazione contrattuale) ne deriva che la P.A. non può comportarsi in maniera scorretta, a pena di incappare in una responsabilità di tipo precontrattuale da cui, rispettando gli ordinari criteri dell’onere della prova, può derivare anche un danno per il privato, suscettibile di essere economicamente risarcito.

Quando la società di recupero crediti NON può pretendere il pagamento dal debitore.

Sarà capitato un po’ a tutti di essere contattati con insistenza da una qualche Società di Recupero Crediti che, premettendo di essere cessionaria di crediti da parte di una Banca, di una Finanziaria, o anche di società di erogazione di servizi (luce, acqua, gas, pay tv, etc.), richiede il pagamento del dovuto, minacciando azioni legali.
Bene, una recente sentenza del Tribunale di Palermo ha fatto luce su un aspetto essenziale della questione e, annullando debiti per circa 70.000 euro che gravavano su una coppia di debitori, ha stabilito che “Non basta presentare una lista dei soldi da incassare con i nomi dei debitori, ma bisogna dimostrare tutti gli elementi necessari a identificare con precisione l’operazione“.
La prova necessaria a legittimare la pretesa creditoria
La sentenza in questione, in altre parole, stabilisce che, affinché la pretesa creditoria della Società di Recupero Crediti sia considerata legittima, è necessario che quest’ultima, non soltanto dia prova dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti a suo favore da parte del creditore cedente, ma anche – qualora il debitore contesti l’esistenza del contratto a monte che legittima il credito – che quel contratto ci sia e sia valido.
La posizione della Corte di Cassazione
La sentenza del Tribunale di Palermo si pone sostanzialmente il linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quale “ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale” dell’acquisto in blocco dei crediti, che “non prova l’avvenuta cessione“. Per “poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco” deve “contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito”.