Quando la società di recupero crediti NON può pretendere il pagamento dal debitore.

Sarà capitato un po’ a tutti di essere contattati con insistenza da una qualche Società di Recupero Crediti che, premettendo di essere cessionaria di crediti da parte di una Banca, di una Finanziaria, o anche di società di erogazione di servizi (luce, acqua, gas, pay tv, etc.), richiede il pagamento del dovuto, minacciando azioni legali.
Bene, una recente sentenza del Tribunale di Palermo ha fatto luce su un aspetto essenziale della questione e, annullando debiti per circa 70.000 euro che gravavano su una coppia di debitori, ha stabilito che “Non basta presentare una lista dei soldi da incassare con i nomi dei debitori, ma bisogna dimostrare tutti gli elementi necessari a identificare con precisione l’operazione“.
La prova necessaria a legittimare la pretesa creditoria
La sentenza in questione, in altre parole, stabilisce che, affinché la pretesa creditoria della Società di Recupero Crediti sia considerata legittima, è necessario che quest’ultima, non soltanto dia prova dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti a suo favore da parte del creditore cedente, ma anche – qualora il debitore contesti l’esistenza del contratto a monte che legittima il credito – che quel contratto ci sia e sia valido.
La posizione della Corte di Cassazione
La sentenza del Tribunale di Palermo si pone sostanzialmente il linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quale “ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale” dell’acquisto in blocco dei crediti, che “non prova l’avvenuta cessione“. Per “poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco” deve “contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito”.
Adeguamenti normativi obbligatori per ASD e SSD.
LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED IL SAFEGUARDING

Le ASD e le SSD sono tra i soggetti giuridici obbligati per legge ad adeguarsi alle normative in materia di protezione dei dati personali e di Safeguarding.
GDPR e tutela dei dati personali
La normativa che disciplina la tutela dei dati personali è principalmente il Regolamento UE n. 679/16, noto come GDPR (acronimo di “General Data Protection Regulation”, in vigore in Italia dal 25 maggio 2018, al quale si è adeguato anche il nostro Codice della Privacy.
Tale regolamento cambia radicalmente il modo attraverso cui le persone giuridiche devono approcciarsi al trattamento dei dati personali delle persone fisiche (vengono introdotti i concetti di “Privacy by design” e di “Privacy by default“), imponendo, tra le altre cose, l’adozione di prassi e protocolli ben definiti al fine di ridurre al minimo il rischio di “data breach”, vale a dire perdita o danneggiamento intenzionale o non intenzionale di dati personali. L’adeguamento alla normativa europea richiede inoltre un alto grado di consapevolezza e dunque di istruzione in materia di tutela dei dati personali, sia da parte di chi è titolare del trattamento (nel caso specifico del Presidente della ASD o SSD) sia da parte di tutti coloro che, nell’ambito dell’attività associativa/societaria, si ritrovano, in un modo o nell’altro, a trattare dati personali degli iscritti. Il mancato adeguamento può portare a sanzioni anche molto elevate che, a seconda dei casi, possono arrivare anche a 2 o anche 4 milioni di euro.
Safeguarding contro ogni forma di discriminazione e abuso
La normativa sul Safeguarding invece è rinvenibile, in particolare, nell’art. 16 del D. Lgs. n. 39/2021 che impone, tra l’altro, l’adozione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Anche in questo caso, dunque, le ASD o SSD, per non andare incontro a sanzioni, hanno l’obbligo di adeguarsi al disposto normativo entro il 31.12.2024, adottando formalmente procedure, modelli e codici di condotta: atti, questi, che andranno poi resi facilmente consultabili, anche quindi attraverso la pubblicazione sul sito internet, qualora le ASD o SSD ne abbiano uno.
Affidati allo Studio Legale Avv. Vincenzo Russo
I tecnicismi della legge suggeriscono l’affidamento delle pratiche di adeguamento ad un professionista del settore. Lo studio legale Avv. Vincenzo Russo è competente per l’adeguamento richiesto sia dalla normativa sulla tutela dei dati personali sia sulla normativa in materia di safeguarding.
Carburante sporco: chi è tenuto al risarcimento tra il gestore dell’impianto e il fornitore del carburante?
Per i danni da carburante sporco, il consumatore può convenire in giudizio sia il gestore dell’impianto sia il fornitore originario del carburante. E’ importante però dare una fondata prova del danno subito e della sua riconducibilità al difetto della merce acquistata.