
Importante pronuncia del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, che con sentenza n. 1916/2026, pubblicata il 20 marzo 2026, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente assistito dall’Avv. Vincenzo Russo, annullando un avviso di addebito INPS per oltre 5.000 euro relativo a presunti contributi dovuti alla Gestione Commercianti.
La vicenda nasceva da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in cui era stata indicata una sezione non corretta del modello fiscale, circostanza che aveva determinato l’applicazione del regime contributivo ordinario e la conseguente richiesta di contributi da parte dell’INPS. La difesa ha dimostrato che si trattava di un mero errore formale, successivamente corretto mediante dichiarazione integrativa nei termini di legge.
Il Giudice del Lavoro ha accolto integralmente le tesi difensive, affermando un principio di particolare rilievo: la dichiarazione dei redditi non costituisce un atto negoziale ma una dichiarazione di scienza, e pertanto può essere corretta quando l’errore comporti un indebito aggravio contributivo per il contribuente.
Con la sentenza, il Tribunale ha quindi annullato l’avviso di addebito INPS e condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia si segnala per l’importanza in materia di regime forfettario e contribuzione INPS, confermando la possibilità per il contribuente di correggere errori dichiarativi anche quando questi abbiano inciso sul regime contributivo applicato.
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